STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE “TRISCHINE”
Denominazione
Art. 1
E’ costituita una libera Associazione Culturale senza scopo di lucro sotto la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE “TRISCHINE”.
Sede
Art. 2
L’Associazione ha sede in Taverna (CZ) in Piazza del Popolo n° 14, e potrà creare, per deliberazione del Consiglio Direttivo, altre sedi secondarie, delegazioni ed altri uffici direttivi, in tutto il territorio nazionale ed internazionale.
Durata
Art. 3
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo legittime deliberazioni diverse.
Scopo
Art. 4
L'Associazione Culturale “Trischine” è una libera Associazione a carattere volontario, senza alcuna finalità di lucro, motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza culturale come momento di educazione, di maturazione umana e di impegno sociale.
Particolare campo d’azione dell’Associazione è quello artistico, inteso come rievocazioni storiche e giochi d’altri tempi. Con Essa nasce il Gruppo Musici e Sbandieratori della Trischine, gruppo per il quale è nata l’Associazione.
L’Associazione ha lo scopo primario:
- Di favorire e promuovere attività culturali, sociali, sportive, e ricreative nel campo artistico, musicale, del teatro, del canto e della danza, nonché attività nel campo della comunicazione e del comportamento;
- Di diffondere le attività di cui sopra attraverso la realizzazione e l’organizzazione di spettacoli, rassegne, manifestazioni, stage di formazione, collaborazioni, iniziative promozionali ed editoriali.
Al fine di favorire il conseguimento degli scopi istituzionali potrà:
a. Realizzare ed organizzare spettacoli, rassegne, manifestazioni, stage di formazione;
b. Svolgere iniziative promozionali ed editoriali;
c. Gestire corsi di formazione e specializzazione sulle discipline oggetto degli scopi sociali;
d. Divulgare discipline, metodi e principi propri attraverso conferenze, seminari, pubblicazioni, convegni e quanto altro ritenuto opportuno;
e. Promuovere viaggi di studio e formazione;
f. Potrà compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura commerciale, mobiliare ed immobiliare e finanziaria utile alla realizzazione degli scopi sociali;
g. L’Associazione potrà provvedere a contatti, gemellaggi, affiliazioni e convenzioni con gli Enti e/o le Associazioni che a livello nazionale o internazionali seguono gli stessi scopi dell’Associazione o hanno settori specifici di comune interesse;
h. Potrà inoltre compiere tutte le operazioni necessarie o utili per un migliore conseguimento del proprio scopo.
Soci
Art. 5
Gli Associati, denominati anche Soci, danno il loro contributo associativo, sportivo, culturale ed economico necessario alla vita dell’Associazione. L’Associazione concede la qualifica di Socio o Associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto recandone con continuità il loro contributo.
Potranno inoltre essere Soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione, le quali saranno rappresentate da un unico rappresentante con diritto di voto.
Potranno, infine, essere soci Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo.
Il numero degli Associati è illimitato e possono iscriversi tutti i cittadini italiani e
stranieri, di ambo i sessi che ne fanno richiesta ed avranno il consenso del Consiglio Direttivo.
Art. 6
I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale.
I Soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione, senza alcun vincolo.
L’assemblea, in sede costituente, ha deciso la quota sociale pari a 5 euro mensili, e la quota di iscrizione pari a 5 euro, da rinnovare annualmente, sono esenti dal versamento di tale quota i soci di età inferiore a 12 anni.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.
Recesso - Esclusione
Art. 7
L e dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso nel versamento della quota sociale annuale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.
L’Associato può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all’Associazione ed agli impegni verso terzi su comunicazione scritta.
Gli Associati non possono assumersi obbligazioni con i terzi per conto dell’Associazione. Il Presidente, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea possono autorizzarli a compiere singoli atti in forza di procura specifica.
Art. 8
I Soci che compongono l’Associazione si distinguono in:
- Membri Fondatori: sono tutti coloro i quali si sono riuniti per la prima volta per dare origine all’Associazione.
- Membri Associati i quali pagando al momento dell’iscrizione la sola quota associativa possono prendere parte all’Assemblea con diritto di voto e rivestire cariche sociali;
- Membri Onorari sono coloro che, per la loro dimostrata attenzione nei confronti dell’Associazione, si vedono assegnare tale carica dal Consiglio Direttivo, previa loro accettazione. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili a cariche sociali, ma non hanno l’obbligo del pagamento delle quote sociali.
La qualità di Socio comporta la possibilità di frequenza all'Associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate.
L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati al Consiglio Direttivo, con l’impegno di non tenere comportamenti inconciliabili con gli scopi dell’Associazione o tali da recare danno morale o materiale alla medesima ed ai suoi rappresentanti.
La richiesta di ammissione verrà esaminata dal Consiglio Direttivo al quale è riservato il diritto di accogliere o respingere tale richiesta e che si esprimerà con apposita delibera inappellabile, entro 30 giorni dalla richiesta di ammissione.
La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Organi dell'Associazione
Art. 9
Sono Organi dell’Associazione :
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- i Revisori dei Conti;
-il Collegio dei Probiviri
Assemblea degli Associati
Art. 10
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Essa è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno entro il 30 aprile, ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. L’Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, dal Consiglio Direttivo su propria delibera o su richiesta di almeno 1/3 dei soci effettivi.
Art. 11
Le Assemblee vengono convocate mediante comunicazione scritta o equipollente diretta a ciascun Socio almeno 10 giorni prima della data stabilita, con firma del Presidente. Gli avvisi devono specificare il luogo, la data, e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno dei lavori. L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti.
L’Assemblea può essere convocata presso la sede della stessa e comunque nel territorio nazionale.
L’Assemblea comunque riunita elegge un proprio Presidente ed un Segretario, ai quali è demandato il controllo della validità della convocazione, il regolare svolgimento dei lavori, verificare l’approvazione o il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura dell’apposito verbale.
Art. 12
L’Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione e su
qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza
dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- elezione del consiglio Direttivo;
- discute ed approva i programmi di massima delle attività associative;
- può designare i Soci cui affidare lo svolgimento di particolari attività come la
gestione straordinaria e provvisoria dell’Associazione;
- elezione eventuale del collegio dei revisori dei conti;
- approvazione di eventuali regolamenti;
- delibera sui compensi e/o rimborsi spese da corrispondere annualmente ai
membri del Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione che non compete
al Consiglio Direttivo.
Art. 13
L’Assemblea Straordinaria :
- delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell’Associazione;
- delibera le modifiche da apportare allo Statuto con la presenza di almeno ¾ degli Associati con diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione;
- delibera la liquidazione o lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole
espresso da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, tanto in prima che in seconda convocazione;
- delibera su eventuali revoche di cariche sociali, con voto favorevole espresso da almeno ¾ dei soci con diritto di voto, tanto in prima che in seconda convocazione.
Art. 14
Ogni Associato ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione che non sia Amministratore, o dipendente dell’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.
L’età minima per gli aventi diritto al voto è di sedici anni, mentre l’età minima per candidarsi alle varie cariche previste è di diciotto anni.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
Art. 15
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge o regolamento facciano parte della medesima o unitaria struttura.
Consiglio Direttivo
Art. 16
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, è composto da 9 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, eletti per la prima volta dall’Assemblea Costituente e successivamente dall’Assemblea dei Soci. I Consiglieri devono essere Associati e durano in carico fino a revoca o scadenza del mandato e sono rieleggibili. Qualora per un qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, occuperà il posto vacante il primo dei non eletti; nel caso risultino, primi fra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano; in mancanza dei primi non eletti il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato.
Il componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni.
I soci che ricoprono cariche istituzionali sono inelegibili a cariche sociali.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la
vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non
siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa
annuale;
h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
i) nominare Soci Onorari;
l) la determinazione dell’ammontare e delle modalità di pagamento delle quote sociali e dei corrispettivi specifici per determinate attività;
m) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 2 (due) componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono avvenire mediante comunicazione scritta o equipollente inviata almeno cinque giorni prima.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.
Sono, senza convocazione, ugualmente valide se presenti tutti i membri del Consiglio.
Art. 18
Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea dei soci. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o d’impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea Ordinaria.
Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea dei Soci e cura la esecuzione degli atti dalla stessa deliberati, ed è responsabile dell’attuazione degli scopi sociali dell’Assemblea. Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l’Associazione. Garantisce il rispetto delle norme statutarie.
Il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Art. 19
Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso che questi ne sia impedito per assenza o per altra causa.
Art. 20
Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dell’Associazione è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci.
Altri compiti di competenza sono;
- provvede al tesseramento e all’aggiornamento del libro soci;
- cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all’inoltro delle convocazioni;
- svolge tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente
Art. 21
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione.
È responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;
Ha la custodia dei beni mobili e immobili dell’Associazione per il quale dovrà tenere aggiornato il libro inventario. Quando e se le norme civili e fiscali in vigore lo prevedono, lo stesso libro deve essere tenuto secondo dette norme;
Revisori dei Conti
Art. 22
Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’ Assemblea ed è composto da tre membri effettivi, anche fra i non soci e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo. Nomina al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa solo alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
Collegio dei Probiviri
Art. 23
Il collegio dei Probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all’interno dell’Associazione.
I probiviri sono nominati dall’Assemblea in numero di tre, durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.
La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti.
Compito del Collegio dei Probiviri:
- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all’Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull’esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo, ed anche sulle revoche delle cariche sociali, deliberate dall’Assemblea Straordinaria.
Patrimonio Comune
Art. 24
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
- Dai beni immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
- dalla quota associativa da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;
- dalle quote annuali d’iscrizione, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli Associati;
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
- da fondi stanziati dall’Unione Europea;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o d’Associati;
- da utili derivanti dalle eventuali attività svolte dall’Associazione..
Il Socio dimissionario o che comunque cessa dì far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota annuale d’iscrizione per tutto l'anno solare in corso.
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
Esercizi sociali
Art. 25
Gli esercizi sociali terminano il 31 dicembre d’ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Segretario Generale secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente
Scioglimento e liquidazione
Art. 26
In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fondi di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Regolamento interno
Art. 27
Particolari norme di funzionamento e d’esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Rinvio
Art. 28
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano nonché alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
Art. 29
Con la sottoscrizione del presente Statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all’Associazione.
Taverna 21 Settembre 2009